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Proposta di modifica n. 40.21 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 40.
argomenti:    

testo emendamento del 14/11/18

  Al comma 1, sostituire le seguenti parole: è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Quota parte dell'incremento annuo è vincolato alla piena attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza cosi come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 55;

   b) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
   c) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.