presentato il 26/11/2020 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Paola DEIANA (IPF) e altri
status: Inammissibile
testo emendamento del 26/11/20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure integrative in materia di sicurezza del territorio, della popolazione e dei lavoratori)
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 1, il punto 148 è sostituito dal seguente:
«148) “specialista in fisica medica”: laureato in fisica o in ingegneria biomedica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche. Le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica possono essere anche svolte, con la sola eccezione della stesura dei piani di trattamento radioterapici, da un Ingegnere che sia iscritto all'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici nella sezione Tecnologie Biomediche ai sensi del decreto 27 febbraio 2020, n. 60, e che sia Esperto di Radioprotezione di III Grado.»;
b) all'articolo 129 la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto Superiore di Sanità;
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'università;
6) due componenti designati dall'ISIN;
7) un componente designato dal Ministero di giustizia su proposta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con abilitazione di Esperto di Radioprotezione di III grado;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
c) all'Allegato II, Sezione 1, punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di perito industriale e perito industriale laureato in edilizia, di ingegnere e di architetto ed iscrizione al rispettivo ordine professionale;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici, tenuti da Esperti di Radioprotezione con abilitazione almeno di II grado che abbiano una comprovata esperienza almeno triennale nella bonifica da radon. Tale formazione dovrà essere aggiornata con frequenza triennale a mezzo di corsi della durata di almeno 8 ore.»;
d) all'Allegato II, Sezione 1, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Ai fini della misurazione della concentrazione di attività di radon in aria, l'esercente o l'occupante in caso di abitazioni provvede alla nomina di un Esperto di Radioprotezione con abilitazione almeno di II grado che coordini tutte le operazioni di misurazione stabilendo le metodiche di misura da adottare, comunque riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali, e fornisca tutte le informazioni atte allo svolgimento delle stesse, avvalendosi se del caso di un laboratorio dosimetrico, nonché fornisca tutte le indicazioni tecniche cui dovrà attenersi l'Esperto in Intervento di Risanamento da Radon incaricato e quindi attesti il buon esito dell'intervento a mezzo di apposita relazione;».