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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;

   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

  «1-quater bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

   a) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

   d) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia, che prestano un'attività di lavoro a favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali con il veicolo ivi immatricolato a questa impresa, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

   e) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

   f) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

   g) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni;

   h) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entra il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

   i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia;

   j) alle autovetture con targa doganale provvisoria – previste da accordi di reciprocità tra altri Stati, finalizzata unicamente all'arrivo del mezzo in Italia per i successivi adempimenti amministrativi.».