Articolo aggiuntivo n. 23.0.6 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

        1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».