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Proposta di modifica n. 21.3 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 14/11/18

  Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
  Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per l'estensione del beneficio economico e della platea dei beneficiari nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
  Fondi per le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico.