Articolo aggiuntivo n. 78.01 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 78.

testo emendamento del 14/11/18

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  Il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti ed alle istituzioni di ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20 commi 1 e 2 del citato decreto n. 75. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse dei bilanci degli enti di ricerca.