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Articolo aggiuntivo n. 7.0.26 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

        1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportante le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

                1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

            ''g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento'';

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali'';

            b) all'articolo 4:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.'';

                2) al comma 3, le parole: ''in pieno campo'', sono soppresse'';

                3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        ''7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.'';

                4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.'';

            c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ''e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento'';

            d) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

            a) alla quantità di THC contenuto;

            b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

            c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

            d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

            e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

        1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis.

        1-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 3o novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504''».