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Proposta di modifica n. 1.110 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

        Â«5. Per i soggetti che hanno già beneficiato dei contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, inclusi i soggetti che non hanno presentato specifica istanza ai fini del medesimo contributo a partire da maggio 2020, ii contributo di cui al comma 1, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

            a) mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, nei confronti del quale è stato erogato il precedente contributo;

            b) previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e comunque mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella stessa tempistica di cui alla lettera a); il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.»;

        2) al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni previste ai fini del presente comma, s'intendono estese anche per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».