presentato il 25/11/2020 in V Bilancio del Senato da Grazia D'ANGELO (M5S) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 25/11/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture ''Uffici territoriali del Governo''».