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Articolo aggiuntivo n. 12.0.10 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione dell'accesso alle misure di integrazione salariale)

        1. AI fine di sostenere gli operatori economici che in un'ottica di resilienza e di rilancio dell'economia post COVID-19 attraverso la difesa dell'occupazione, possono presentare domanda, in deroga alla vigente normativa in materia, di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, anche i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno assunto personale nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2020 e il 12 ottobre 2020.

        2. Il trattamento di cui al comma i è concesso nel limite massimo di spesa pari a 15o milioni di euro, ripartito in 100 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 5o milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

        3.Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15o milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».