Proposta di modifica n. 21.10
al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 21.
presentato il 14/11/2018 in XI Lavoro della Camera da Carla CANTONE (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/11/18
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
9. Conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, le lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.