Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 30.0.6 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione sulla malversazione a danno dello Stato sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche)

        1. Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei contributi di cui agli articoli precedenti e delle misure di sostegno all'economia, con speciale riferimento a quelle previste nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) All'articolo 316-bis, primo comma:

        1) le parole: ''o dalle Comunità europee'' sono sostituite dalle seguenti '', dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati'';

        2) le parole da: ''sovvenzioni'' sino a ''finalità'' sono sostituite dalle seguenti: ''sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste'';

        3) le parole: ''quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sei anni''.

            b) All'articolo 316-ter, primo comma, primo periodo:

        1) le parole: ''o erogati'' sono sostituite dalle seguenti: '', erogati o garantiti'';

        2) le parole: ''o dalle Comunità europee'' sono sostituite dalle seguenti '', dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati'';

        3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

            c) All'articolo 640-bis, primo comma:

        1) le parole: ''o erogati'' sono sostituire dalle seguenti: '', erogati o garantiti'';

        2) le parole: ''o delle Comunità europee'' sono sostituite dalle seguenti: '', dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati''».

        2. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituta dalla seguente:

            ''g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali''».