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Articolo aggiuntivo n. 1.0.16 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del presente decreto-legge considerato che la finalità dei medesimi è di natura esclusivamente assistenziale.