presentato il 25/11/2020 in V Bilancio del Senato da Gilberto PICHETTO FRATIN (FI) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 25/11/20
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 33-bis.
(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».