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Articolo aggiuntivo n. 33.0.19 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

        1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

        2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

        3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».