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Proposta di modifica n. 12.12 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

        Â«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16.11.2020»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «anche»;

            c) il secondo periodo del comma 2 è abrogato;

            d) il comma 3 è abrogato;

            e) il comma 4 è abrogato.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle lettere c), d), ed e) della presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per il 2020 e 44,6 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 24,6 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 44,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.