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Proposta di modifica n. 1.82 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        Â«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019.

        3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019''».