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Articolo aggiuntivo n. 9.08 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.041, 9.042, 9.05)

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo «no slot».
  2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

nuova formulazione del 27/07/18

  Al capo III, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Logo No Slot).

  1. È istituito il logo identificativo «No Slot».
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.