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Articolo aggiuntivo n. 52.02 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 52.

testo emendamento del 14/11/18

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia).

  1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
  2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

  Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 112,084 milioni di euro per l'anno 2019, di 138,334 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di 319,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 173,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.