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Articolo aggiuntivo n. 22.0.14 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

        1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, 11. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento/superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-bis del medesimo articolo 42».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.