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Articolo aggiuntivo n. 5.0.11 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

        1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) all'alinea, le parole: ''capoluogo di provincia o di città metropolitana'' sono sostituite con le seguenti: ''a vocazione turistica'';

                2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            ''a) per i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

            b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni''.

            b) al comma 7 dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con-modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''valutati in 500 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 630 milioni''.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

            b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.