Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 6.0.30 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

        1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, le imprese operanti nei predetti settori possono avvalersi, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2021, con riferimento sia alla parte capitale che agli interessi, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo di garanzia con dotazione di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

        3. La garanzia del Fondo di cui al comma 2 ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2.

        5. Agli oneri derivanti dai presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

            a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

            c) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»