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Sub Emendamento n. 1.1000/434 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

All'emendamento 1.1000, lettera o), capoverso «Art. 19-ter.», al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il predetto riconoscimento, escluso in caso di emolumenti già corrisposti o da corrispondere per prestazioni ospedaliere od ambulatoriali rese in ragione del coinvolgimento nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2019 e dell'anno 2020 di cui deve essere analiticamente rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo dei 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rigorosamente rendicontati dalla stessa struttura, nel semestre successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio di esercizio approvato nell'anno in corso, che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».