Articolo aggiuntivo n. 20.0.37 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso».