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Articolo aggiuntivo n. 21.0.8 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per il sostegno di progetti di mobilità alternativa e sostenibile per il trasporto scolastico)

        1. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle medesime misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato allo sviluppo e al supporto di progetti mirati al sostegno della mobilità sostenibile, alla creazione o al potenziamento di progetti di pedibus e ciclibus per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma i-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1, garantendo, in particolare, un numero adeguato di operatori coinvolti e di dispositivi di sicurezza sul percorso.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello-stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».