Articolo aggiuntivo n. 3.0.11 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostegno alla cultura)

        1. Al fine di sostenere le attività culturali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, le parole: ''15 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''40 per cento''.

        2. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 40 milioni per ciascuno degli anni. 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».