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Sub Emendamento n. 1.1000/176 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/20

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

        1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ''trasporto e gestione del contatore'' e ''oneri generali di sistema'', nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che-costituiscono tetto di spesa.

        2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

            a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

            b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kw, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kw.

        3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

            c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

        Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.».

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».