Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.1.124.13 ai ddl C.725 , C.1189 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/11/18

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) l'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
   1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;
   2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
   3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.