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Articolo aggiuntivo n. 1.0.13 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 94)

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'';

            b) ai comma 2, lettera a), le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30giugno 2021'' e le parole: ''6 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''84 mesi'';

            c) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

            ''a-bis) la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi. In tal caso, la garanzia di cui alla lettera d) copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

                1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

                2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

                3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

        2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'alinea, le parole: ''Fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 30 giugno 2021'';

            b) alla lettera c), sostituire le parole: ''fino a 72 mesi'' con le seguenti: ''fino a 120 mesi''.

        3. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: ''31 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'';

            b) al comma 2, le parole: ''30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2021'' e le parole: ''30 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''».