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Proposta di modifica n. 9.32 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto
argomenti:      

testo emendamento del 25/11/20

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        Â«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

        1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.