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Articolo aggiuntivo n. 23.0.12 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di corresponsione dell'indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

        1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza».