presentato il 25/11/2020 in V Bilancio del Senato da Saverio DE BONIS (FI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Improponibile)
testo emendamento del 25/11/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)
1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia ''Covid-19'', il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa'';
b) al comma 6, dopo la parola: ''dipendente'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi''.
3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».