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Proposta di modifica n. 26.1 al ddl C.1074 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/11/18

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: valutati in 100 milioni con le seguenti: nel limite di 100 milioni.

nuova formulazione del 10/04/19

  Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023» e aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.