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Sub Emendamento n. 1.1000/371 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 25/11/20

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-bis», inserire il seguente:

«Art. 16-bis.1.

        1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».