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Articolo aggiuntivo n. 23.01 al ddl C.1074 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 14/11/18

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni per le cessioni di immobili).

  1. La desciplina dell'articolo 1, comma 497, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alle cessioni aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.