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Articolo aggiuntivo n. 8.01 al ddl C.2772 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 24/11/20

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni a favore degli enti locali)

  1. Le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientrati nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246, o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, per i fini di cui ai commi 495 e 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, commi 1 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.