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Proposta di modifica n. 1.21 al ddl C.2772 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/11/20

  Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: A tal fine e per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in particolare, anche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono prorogati sino al 31 dicembre 2022. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 2.176.628 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.502.770 ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.