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Proposta di modifica n. 1.26 al ddl C.2772 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/11/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Collegio commissariale ad acta e supporto alla struttura commissariale)

  1. Il Collegio commissariale ad acta nominato ai sensi dell'articolo 1-bis attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Collegio commissariale il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Collegio commissariale ad acta ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Collegio commissariale ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.
  3. Il Collegio commissariale ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure di selezione e nomina del Collegio commissariale)

  1. Il Collegio commissariale è composto da 3 commissari straordinari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
  2. I componenti del Collegio commissariale sono nominati dal Governo sulla base di una rosa di sette nomi;

   a) un candidato proposto dalle sezioni provinciali calabresi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

   b) un candidato proposto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Calabria;

   c) un candidato proposto dall'Ordine degli Avvocati della Calabria;

   d) un candidato proposto dal Rettore dell'Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini»;

   e) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi di Catanzaro «Magna Graecia»;

   f) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi della Calabria (Unical);

   g) un candidato proposto dal Rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria «Mediterranea».

   b)sostituire le parole: Commissario ad acta con le seguenti: Collegio commissariale ad acta ovunque esse ricorrano nell'articolato;

   c) all'articolo 3, sopprimere il comma 3;

   d) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Collegio commissariale, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla nomina del Collegio commissariale, disciplina la gestione delle aziende sanitarie interessate da provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;

   e)all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: il Commissario ad acta con le seguenti: il Collegio commissariale e i Commissari straordinari di cui all'articolo 2 di cui al presente decreto e sopprimere le parole: e del programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   f) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi;

    2) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Allo scadere dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto il presidente della regione Calabria commissario unico ad acta per l'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.