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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.1105 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 18/11/20

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

        Â«a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire la concorrenza e la tutela dei consumatori, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, decorsi 60 giorni dalla stipula del contratto entro i quali non possono essere apportate modifiche alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta, possono garantire un periodo entro il quale le modifiche avvengono senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore, salvo che la variazione non sia obbligata da aumenti di mercato dei costi relativi all'acquisto delle materie prime per garantire i servizi offerti";».