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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl S.1105 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 18/11/20

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «2.2» con il seguente:

        Â«2.2. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, comprese le carte SIM, devono essere consegnate al consumatore privi di servizi in sovrapprezzo. È fatto obbligo agli operatori di telefonia e di comunicazione elettroniche, ai fini dell'attivazione di servizi in sovrapprezzo, di acquisire la prova dell'esplicita richiesta espressa dal consumatore per iscritto o altro supporto informatico. È fatto divieto agli operatori di inserire clausole per l'attivazione di servizi in sovrapprezzo nel contratto di fornitura di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche».