Proposta di modifica n. 1.19
al ddl S.1105 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 18/11/2020 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Gabriella DI GIROLAMO (M5S)
argomenti:
testo emendamento del 18/11/20
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «2.2» con il seguente:
«2.2. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, comprese le carte SIM, devono essere consegnate al consumatore privi di servizi in sovrapprezzo. à fatto obbligo agli operatori di telefonia e di comunicazione elettroniche, ai fini dell'attivazione di servizi in sovrapprezzo, di acquisire la prova dell'esplicita richiesta espressa dal consumatore per iscritto o altro supporto informatico. à fatto divieto agli operatori di inserire clausole per l'attivazione di servizi in sovrapprezzo nel contratto di fornitura di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche».