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Articolo aggiuntivo n. 1.010 al ddl C.2779 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/11/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per la semplificazione del tracciamento)

   1. Al fine di semplificare la profilassi sanitaria, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in caso di reiterata positività riscontrata dall'autorità sanitaria, è garantita al soggetto l'uscita dal regime di isolamento se viene indicata la presenza negativa del virus in due o più test rapidi antigenici. È fatto obbligo, ai fini statistici, l'indicazione della carica virale del soggetto in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. In caso di risultato «rilevato» nei referti medici va indicata la carica virale per valutare se la presenza del virus COVID-19 comporti positività e rischio di contagio.