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Articolo aggiuntivo n. 1.09 al ddl C.2779 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/11/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

   1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 22.30;

   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 22.30;

   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.