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Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.2779 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/11/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.