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Articolo aggiuntivo n. 18.04 al ddl C.1074 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/11/18

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.

nuova formulazione del 09/04/19

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
ART. 18-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1o gennaio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.