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Articolo aggiuntivo n. 13.010 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

   1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
   2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.
   3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.