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Proposta di modifica n. 13.17 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quater.3 è aggiunto il seguente:

   «2-quater.3-bis. La nomina dei garanti di cui ai commi 2-quater.2 e 2-quater.3 non può avvenire in caso essi abbiano riportato condanne definitive per alcuno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477».