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Articolo aggiuntivo n. 12.09 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di esseri umani e contrasto alla promozione dell'immigrazione clandestina via internet)

  1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di citi all'articolo del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e dei reati previsti agli articoli 601, 601-bis e 602 del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco e a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.
  2. I fornitori di connettività alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
  3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.