presentato il 12/11/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Raffaele TRANO (Misto) e altri
status: Inammissibile
testo emendamento del 12/11/20
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Il Ministro della giustizia al fine di garantire l'effettiva applicazione della legge del 9 gennaio 2019 n. 3 sull'intero territorio nazionale potenzia l'apparato investigativo delle Procure della Repubblica dove i reati di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione) destano maggiore allarme sociale e trasmette una relazione al Ministro dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno con cadenza annuale sulla base della relazione del Ministro della giustizia di cui al comma 1, potenzia l'organico della Polizia di Stato ove i dati della medesima relazione destino allarme sociale.
3. Il Ministro della giustizia istituisce sezioni operative della Direzione investigativa antimafia sulla base dei risultati della relazione, di cui al comma 1, potenziando le medesime sezioni operative ove i dati della medesima relazione destino allarme sociale.
4. Le sedi per gli uffici della Polizia di Stato e delle sezioni operative della Direzione investigativa antimafia sono individuate prioritariamente all'interno delle caserme esistenti sul territorio o utilizzando gli immobili confiscati alle associazioni criminose o in proprietà del demanio statale.
5. È istituita una sede della squadra mobile della Polizia di Stato a servizio dei commissariati di Formia e di Gaeta e il Commissariato di Aprilia.