Articolo aggiuntivo n. 12.08 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 12,aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di stupefacenti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, comma 1, le parole «cinque tabelle» sono sostituite con le seguenti «due tabelle»;

   b) all'articolo 73:

    i. al comma 1, le parole: «di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni» sono sostituite con le seguenti: «è punito con la reclusione da otto a venticinque anni»;

    ii. al comma 1-bis, lettera b), le parole: «elencate nella tabella II, sezione A,» sono soppresse;

    iii. al comma 2, le parole: «indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni» sono sostituite con le seguenti: «è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni»;

    iv. al comma 4, le parole: «ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14» sono soppresse;

    v. al comma 5, le parole: «reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «reclusione da due a otto anni»;

    vi. il comma 5-bis è soppresso.

  2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.