presentato il 12/11/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Federica DAGA (IPF) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 12/11/20
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)
1. Al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'articolo 5, il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 48, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali».