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Proposta di modifica n. 15.8 al ddl C.1074 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/11/18

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di» sono sostituite dalle parole: «si applica la sanzione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Non si fa luogo all'applicazione della sanzione nei casi di tardività o di».